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APPROFONDIMENTI GIUSLAVORISTICI - Tempo Tuta

Sonia Gallozzi - 29.10.2012 14:35




La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma (sent. 30/5/2012 n. ruolo gen. 30075/2010) è recentemente tornata sull’annosa questione del tempo – tuta, con specifico riferimento ad operatori della sanità privata, i quali chiedevano venisse accertato che il tempo occorrente per indossare e smettere la divisa aziendale rientrasse nel lavoro effettivo e, come tale, venisse retribuito.

Il Tribunale, aderendo all’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tempo necessario a indossare e smettere la divisa aziendale può essere ricompreso nelle ore di lavoro effettivo, da retribuire solo quando l'eterodirezione del datore di lavoro si indirizzi specificamente sulla fase di vestizione e svestizione, rigettava il ricorso, non ritenendo provata l’ingerenza del datore di lavoro in dette operazioni ed equiparando il tempo di vestizione e svestizione al tempo necessario all'igiene personale e alla cura della persona in vista dello svolgimento del lavoro, al raggiungimento del luogo di lavoro etc.. Inoltre, il Giudice del Lavoro di Roma affrontava la questione dei DPI (dispositivi di protezione individuale), affermando che, anche a voler ritenere che la divisa aziendale potesse rientrare tra i suddetti dispositivi, la disciplina del tempo-tuta non poteva essere affrontata diversamente da come sancito dalla Suprema Corte, in merito alla eterodirezione. Aggiungeva inoltre che, qualora si fosse accertato che il datore di lavoro, autorizzando i dipendenti sanitari ad arrivare da casa con la divisa già indossata o a tornare a casa con la divisa addosso, avesse violato le norme sulla sicurezza, ciò avrebbe potuto determinare sanzioni a suo carico, ma in alcun modo avrebbe potuto portare a remunerare un'attività preparatoria che era stata svolta interamente fuori dalla sua sfera di controllo e di direzione. Anche il fatto che il datore di lavoro mettesse a disposizione dei dipendenti gli spogliatoi, le docce, il servizio di lavanderia, non poteva assurgere a dimostrazione che dirigesse dette operazioni, imponendo ai lavoratori di utilizzare tali servizi.

Allegato PDF: sentenza 30/5/2012 n. ruolo gen. 30075/2010

[Si ricorda che l’avv.Sonia Gallozzi è presente nella Sede Nazionale AIOP (06/3215653) nei giorni lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:30, e il martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00]