News

APPROFONDIMENTI GIUSLAVORISTICI – Prime pronunce sulla Riforma Fornero

Sonia Gallozzi - 08.11.2012 15:30

Si segnalano di seguito le prime pronunce in merito a licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero (L. n. 92/12) e, quindi, in pieno regime della nuova disciplina dell’art. 18 dello statuto dei Lavoratori:

- Ordinanza n. 2631 del 15 ottobre 2012 del Tribunale di Bologna Sez. Lavoro –

La questione portata in Tribunale afferisce il licenziamento disciplinare di un dipendente per invio di un’email offensiva ad un superiore gerarchico. Ricostruiti i fatti, il Giudice perviene alla conclusione che sotto il profilo della valutazione di gravità, il comportamento del lavoratore (il «fatto contestato») non sia idoneo ad integrare il concetto di giusta causa di licenziamento. Il Tribunale, dovendo valutare quale disciplina applicare, prende in esame le nuove norme della riforma dell’articolo 18 della legge n. 300/1970 ed ossia la fattispecie di licenziamento disciplinare con reintegra (articolo 18 comma 4) e quella di licenziamento disciplinare senza reintegra (articolo 18 comma 5).

Il Magistrato esamina la prima ipotesi (insussistenza del fatto contestato) e ritiene che la disposizione, parlando di fatto, faccia riferimento al cosiddetto fatto giuridico, inteso come il fatto globalmente accertato, nell’unicum della sua componente oggettiva e della sua componente inerente l’elemento soggettivo. In buona sostanza, secondo il Tribunale di Bologna, l’espressione «insussistenza del fatto contestato» non fa riferimento al solo fatto materiale, ma al fatto giuridico, non essendo sufficiente accertare che l’episodio sia avvenuto, ma essendo indispensabile valutare “l’intenzionalità”, il contesto aziendale e pure i fattori psicologici. Il Giudice, dunque, accertato che l’offesa non era poi così grave, che la e mail era stata scritta in un momento particolarmente stressante per il lavoratore e che questi si era comunque scusato, ha deciso di reintegrare il dipendente, con condanna della società alla corresponsione delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra stessa.

Con la predetta ordinanza, certamente dubbia, è stato sostanzialmente confermato quanto da più parti paventato sin dalla introduzione del nuovo art. 18 ed ossia l’eccessiva discrezionalità in tema di licenziamenti per giusta causa rimessa dalla Riforma Fornero al Magistrato, il quale – con interpretazioni anche discutibili – potrà decidere se applicare un comma del cennato articolo piuttosto che un altro con conseguenze diametralmente opposte.

Allegato: Ordinanza n. 2631 del 15 ottobre 2012 del Tribunale di Bologna

- Ordinanza del 25 ottobre 2012 del Tribunale di Milano Sez. Lavoro –

L’ordinanza in esame ha fornito una prima interpretazione, in senso restrittivo, sull'applicazione, dal punto di vista processuale, del nuovo rito speciale in materia di impugnazione dei licenziamenti.

Il Tribunale di Milano ha infatti affermato che il nuovo rito processuale speciale introdotto dalla Riforma Fornero in riferimento a tutte le controversie ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 18, l. n. 300/1970, non si applica in quei casi in cui si faccia valere il diritto alla reintegra per effetto di un licenziamento illegittimo nei confronti di un soggetto diverso da quello che lo ha intimato.

L’interpretazione ha come conseguenza la riduzione dell’ambito di applicazione del richiamato rito, dal momento che escluderebbe tutte quelle controversie in cui si rivendichi una diversa qualificazione del rapporto di lavoro sotto il profilo della sua riconducibilità al datore di lavoro che non è quello che aveva assunto il dipendente licenziato.

Anche detta ordinanza ha sollevato polemiche, palesandosi essa in aperto contrasto con la norma che, invece, disporrebbe l’applicazione del nuovo rito anche alle controversie sui licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro sottostante.