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RAPPORTI INTERNAZIONALI - Interessante sentenza sugli aiuti di Stato

- Alberta Sciachi - - 28.11.2012 13:00

Anche la Commissione europea a volte sbaglia!

Il Tribunale europeo - uno dei tre organi che insieme alla Corte di giustizia ed al Tribunale della funzione pubblica compongono il sistema giurisdizionale dell'Unione Europea – ha pubblicato il 7 novembre 2012 una sentenza di rilevante interesse in materia di aiuti di Stato. È stata, infatti, annullata la decisione [C (2009) 8120 def. COR] della Commissione stessa, che ha dichiarato compatibile con il mercato comune l’insieme dei finanziamenti concessi dalle autorità belghe a favore degli ospedali pubblici (cinque, per un totale di 2400 p. l.) della rete IRIS della Regione di Bruxelles-Capitale, a titolo di compensazioni delle missioni di servizi d’interesse economico generale (SIEG). A tale riguardo la ricorrente CBI, un’associazione di diritto belga che riunisce nove ospedali privati (per complessivi 2.708 p. l.), situati nella stessa regione, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione impugnata, condannando altresì la Commissione al pagamento delle spese.

Alla luce di tutte una serie di considerazioni - di particolare interesse in quanto riguardano la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e la sua corretta applicazione negli Stati membri - il Tribunale ha constatato che gli argomenti, prodotti dalla ricorrente in merito al contenuto della decisione impugnata, dimostrano che la Commissione avrebbe dovuto constatare la presenza di gravi difficoltà, originate appunto dalla concessione delle compensazioni succitate ai soli ospedali pubblici. La CBI ha presentato, infatti, “un insieme di indizi concordanti che attestano l’esistenza di gravi dubbi quanto alla compatibilità delle misure esaminate” con le regole del mercato interno, con particolare riferimento a tre questioni sollevate: in primo luogo, l’esistenza di un conferimento chiaramente definito relativo alle funzioni ospedaliere e sociali di servizio pubblico, specifiche agli ospedali IRIS; in secondo luogo, l’esistenza dei parametri di compensazione previamente stabiliti; in terzo luogo, l’esistenza di modalità che consentono di evitare la sovra-compensazione nell’ambito del finanziamento di dette funzioni di servizio pubblico.

A parere del Tribunale, che ha vagliato sia il contenuto della decisione impugnata sia i documenti prodotti in corso di causa, la Commissione ha effettuato un’analisi insufficiente e per talune specifiche valutazioni priva di coerenza, al fine di escludere la presenza di una sovra-compensazione e l’esistenza di gravi difficoltà, esprimendosi così, al termine di un esame preliminare difettoso e carente, in favore delle compatibilità delle misure di aiuto di cui trattasi con il mercato interno.

Su queste basi il Tribunale ha osservato che “la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale per raccogliere tutti gli elementi pertinenti ai fini della verifica della compatibilità dell’insieme delle misure di aiuto con il mercato interno, nonché per consentire alla ricorrente e alle altre parti interessate di presentare le loro osservazioni nell’ambito del procedimento.” Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto che la decisione sia stata adottata in violazione dei diritti processuali della ricorrente ed ha pertanto accolto la domanda di annullamento della decisione impugnata. La Commissione, come parte soccombente, è stata inoltre condannata a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Pur ricordando che il Tribunale fa parte di un sistema fondato su un doppio grado di giurisdizione e quindi le decisioni assunte in primo grado possono essere oggetto di un'impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi alla Corte, le conclusioni cui giunge la sentenza costituiscono un significativo passo avanti nei rapporti con la Commissione europea.

Come dimostra la lunga esperienza dei ricorsi presentati da Francia, Germania, Belgio, e alcuni anni orsono anche dall’AIOP, la Commissione, in effetti, appare talvolta “unidirezionale” nel valutare la legittimità di quei finanziamenti ad esclusivo favore degli ospedali pubblici, che si configurano, invece, come aiuti di Stato suscettibili di distorcere la concorrenza, poiché non rispettano nessuna delle regole stabilite dalla famosa sentenza di Altmark e recepite poi dalla normativa comunitaria. Speriamo che i giudizi in questa delicata materia divengano, in seguito alla posizione assunte dal Tribunale, più tempestivi ed imparziali!

Allegata: Sentenza Tribunale Europeo