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RAPPORTI INTERNAZIONALI - I punti di contatto nazionali per informare i pazienti sull’offerta sanitaria nell’UE: un’impresa non da poco!

di Alberta Sciachi  - 17.01.2013 09:30

La Direttiva 2011/24 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, approvata dall’UE il 9 marzo 2011, dovrà essere obbligatoriamente recepita entro il 25 ottobre 2013. Nel lungo e complesso iter, che la Commissione europea sta conducendo in collaborazione con gli Stati membri, una delle condizioni preliminari per rendere effettiva la mobilità dei pazienti europei è la costituzione dei punti di contatto nazionali, adempimento rispetto al quale quasi tutti i Paesi, compreso il nostro, sembrano essere in ritardo.

In conformità all’art. 6 della Direttiva in questione, ogni Stato membro deve designare uno o più punti di contatto nazionali per l’assistenza sanitaria transfrontaliera, comunicandone il nome e le coordinate alla Commissione, la quale, al pari dei singoli Paesi, dovrà mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative all’offerta disponibile. Tali informazioni come previsto dagli articoli 4(§2, a) e 5(b) della normativa, devono contemplare numerosi aspetti, che delineano le responsabilità dei diversi soggetti.

“Per consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, i punti di contatto nazionali dello Stato membro di cura forniscono loro le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria”, specificando anche i seguenti punti:

  • legislazione in vigore

  • standard, orientamenti di qualità e sicurezza adottati, anche in riferimento alla normativa UE

  • disposizioni sulla vigilanza e la valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria

  • meccanismi di tutela esistenti nonché procedure da seguire per eventuali denunce e ricorsi

  • garanzie di copertura per la responsabilità professionale

  • tutela del diritto alla privacy

Lo Stato membro di affiliazione, in cui il paziente è assicurato, a sua volta è tenuto a:

  • garantire che i costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati alle condizioni previste dalla Direttiva

  • rendere noti i termini e le condizioni specifiche dei rimborsi

  • assicurare l’accesso alla cartella clinica o la consegna di una copia della stessa

I prestatori di assistenza, per consentire ai pazienti di compiere una scelta informata, devono da parte loro fornire indicazioni relativamente a:

  • opzioni terapeutiche

  • disponibilità, qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria da essi erogata

  • fatture ed informazioni trasparenti sui prezzi

  • status di autorizzazione o iscrizione

  • copertura assicurativa per la responsabilità professionale

Anche un’altra disposizione della Direttiva coinvolge il nostro settore, in quanto stabilisce che : “Gli Stati membri garantiscono che i punti di contatto nazionali consultino le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie.” Un aspetto “sensibile” nella formazione dei punti di contatto è, in effetti, l’esigenza di garantire la diffusione di un’informazione completa, corretta, obiettiva e simmetrica di tutta l’offerta nazionale disponibile, pubblica e privata accreditata, nell’interesse prioritario dei cittadini europei. Tutto ciò per evitare che si venga a costituire una rete di sole istituzioni sanitarie pubbliche, indicazione che non corrisponde alla realtà dei sistemi sanitari nazionali, anche considerando la presenza assai rilevante del privato in Paesi come la Francia, la Germania, l’Olanda ecc.

In una prospettiva europea più ampia, infine, i punti di contatto nazionali saranno tenuti a facilitare lo scambio di informazioni, fornendo anche, su richiesta ai pazienti, le coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati membri e cooperando strettamente sia tra di loro, sia con la Commissione.

Il tentativo di costituire una rete europea per informare i cittadini sulle prestazioni sanitarie cui possono accedere - in base al già vigente Regolamento CE 883/2004 o alla Direttiva qui richiamata - risulta un impegno importante, come si può notare già dal semplice elenco di dati da rendere disponibili tramite i punti di contatto. Tali dati devono, inoltre, essere facilmente accessibili, se del caso anche per via informatica, prevedendo altresì formati adatti alle persone con disabilità. A questo riguardo è interessante la recente raccomandazione della Direzione Generale Sanità della Commissione europea, che ha affidato ad un istituto di ricerca uno studio di fattibilità per individuare possibili best practice nella costruzione dei siti web dei punti di contatto nazionale. Lo studio parte da un’analisi della situazione attuale riguardo alla diffusione dell’informazione negli Stati membri e si propone, attraverso un progetto pilota, di offrire indicazioni relative alla fattibilità tecnica, alla sostenibilità finanziaria, alle caratteristiche organizzative ed ai costi stimati … per realizzare l’impresa!