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APPROFONDIMENTI GIURIDICI - Assoggettabilità alla giurisdizione della Corte dei Conti delle Case di cura private accreditate con il SSN

di Giuseppe De Marco - 07.03.2013 13:37

In occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, la Procura Generale della Corte dei Conti ha fatto il punto anche, specificamente, sulla sanità laziale: inefficienze, sprechi, ma anche qualche aspetto positivo, come un miglioramento graduale della gestione ospedaliera.

Il presidente De Musso nella sua relazione ha evidenziato anche alcune decisioni della Corte adottate nel 2012. Tra queste, particolare importanza e specifico interesse per le Case di cura accreditate, riveste la sentenza n. 348/2012.

Con la sentenza de qua, infatti, è stato chiarito il principio dell'assoggettabilità delle Case di cura accreditate alla giurisdizione della stessa Corte: “sussiste la giurisdizione su società di capitali con la quale sia configurabile un rapporto di servizio in senso lato con un Ente pubblico, che si ha quando la società svolga attività istituzionali della pubblica amministrazione, e ciò indipendentemente dalla natura del titolo abilitativo”.

La difesa della società che gestisce la Casa di cura, infatti, aveva sostenuto che la struttura è operativa in base a un rapporto di accreditamento, avente titolo in un atto di natura autorizzatoria, e che tale modello operativo introdotto dal D.lvo n. 502/1992 ha sostituito il precedente sistema di accreditamento basato sul regime del convenzionamento e cioè avente titolo in un atto concessorio. Pertanto, la diversa natura del titolo abilitativo all’esercizio delle attività sanitarie determinerebbe l’insussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti per l’assenza del rapporto di servizio.

La Corte ha chiarito invece che “il rapporto di servizio, concetto già precedentemente di elaborazione giurisprudenziale, che costituisce oggi il presupposto per un addebito di responsabilità erariale, è rinvenibile anche nell'esistenza di una relazione funzionale di servizio (...) ed è configurabile anche quando il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla P.A., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una determinata attività in favore della medesima P.A., nella cui organizzazione essa si inserisca, assumendo particolari vincoli e obblighi che risultano funzionali rispetto al fine di assicurare il perseguimento delle esigenze generali alle quali l'attività è preordinata: è evidente che l’elemento caratterizzante il concetto odierno di “rapporto di servizio” non è dunque la traslazione di pubblici poteri ma il nesso funzionale e strumentale della attività svolta con l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione”.

L’attività delle Case di cura accreditate, afferma la Corte, costituisce attuazione dell’attività di assistenza sanitaria di pertinenza pubblica (ai sensi dell’art. 43 L.n. 833/1978 ed 8 D.lvo n. 502/1992), ed è proprio l’inerenza del pubblico interesse a giustificare sia l’esborso di danaro pubblico (sotto forma di assunzione a carico del bilancio pubblico delle relative prestazioni effettuate dalla Casa di cura con il sistema della remunerazione tariffaria) sia l’esistenza delle norme tecniche che definiscono i limiti tecnici e operativi entro i quali la prestazione sanitaria può essere validata.

Elemento determinante, quindi, per radicare la giurisdizione in materia di responsabilità per danno erariale è la natura del danno e degli scopi perseguiti, dovendo essa rinvenirsi ogni volta che si riscontri gestione del denaro pubblico e funzionalizzazione della attività alla funzione pubblica o al servizio pubblico di competenza di una pubblica aministrazione.

Aggiungerei che non varrebbe neanche porre l’accento sulla natura attuale del rapporto pubblico-privato in sanità. Essere passati, infatti, da un sistema di subordinazione–integrazione a un sistema di concorrenzialità, direi di quasi mercato, non è sufficiente a escludere l’assoggettabilità delle Case di cura alla giurisdizione della Corte dei Conti sull’argomento in discorso.

In conclusione, alla luce di quanto precede, ritengo si possa parlare, ancor più oggi, di sistema publico-privato incentrato su un principio di concorrenzialità sostanzialmente “amministrata”.

Avv. Giuseppe De Marco

Villa Giuseppina - Roma