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APPROFONDIMENTO - Cassazione: consenso “in…formato” omnibus

di Enrico Andreoli, giurista sanitario - 14.03.2013 11:57

Il medico “paziente”, alla stregua degli altri utenti clinici, ha diritto ad avere un’informativa specifica e chiara pre-intervento, al fine di poter liberamente esprimere il proprio consenso alla prestazione medica. La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ipsum dixit mediante la sentenza n. 20984/2012, depositata alla fine dello scorso mese di novembre.

Il caso è quello di un radiologo piemontese in servizio in una struttura ospedaliera di Novara, luogo in cui era stato sottoposto ad operazione chirurgica.

In seguito a complicanze post-intervento, nello specifico un’encefalite post-influenzale, il medico aveva riportato delle lesioni ossee da patologia articolare femorale, cagionate dalla terapia a base di cortisone che gli era stata prescritta per la cura della citata diagnosi.

Il sanitario decide di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno, adducendo come motivi il non essere stato sufficientemente “avvisato” sui pericoli della cura a ragione della sua professione, la quale avrebbe “istintivamente” spinto i colleghi curanti a ritenerlo già consapevole dell’iter terapeutico.

Le supposizioni di questi ultimi venivano, per così dire, confermate e “incise” dalla Corte di Appello di Torino, la quale aveva rigettato la domanda del ricorrente, asserendo che il paziente, in quanto assumente la veste di medico «aveva le cognizioni scientifiche per rendersi conto del trattamento cui veniva sottoposto».

Tale orientamento del Collegio di secondo grado viene bocciato in toto dal Palazzaccio di Roma, il quale aggiunge, come nota aggravante, che i medici ospedalieri avessero anche presunto autonomamente che il collega fosse d’accordo.

La Corte precisa che in una materia così socialmente e umanamente importante come la salute la presunzione deve essere esiliata su una “Sant’Elena” senza ritorno.

Testualmente, «il consenso informato, costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza questo l’intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente».

Ergo anche quando il “sottoponendo” ad un intervento chirurgico fosse un camice bianco, esso deve essere libero o meno di accettare la prestazione con la dovuta informazione. Puntualizzano però i Giudici ermellinati che le modalità di informazione possono variare in virtù della qualità del paziente.

E’ decisivo che le spiegazioni siano «dettagliate e adeguate al livello culturale del paziente con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo».

Pertanto il medico “informante” dovrà tenere in debito conto con particolare sensibilità ed elasticità chi gli sta di fronte, valutando attentamente lo status, psicologico e non, del curato, potendosi permettere di avventurarsi in chiarimenti più dettagliati, parametrando le modalità di information, nel caso di paziente-medico, alle conoscenze scientifiche di quest’ultimo.

La quaestio è stata rinviata ad una nuova Sezione della Corte di Appello del capoluogo piemontese, la quale avrà il compito di prendere nuovamente in esame il tutto, partendo dal principio per cui, in assenza di un consenso reale prestato con soddisfacente cognizione, necessitanda sarà una ricognizione approfondita sulla possibilità che, a seguito di una corretta e adeguata esplicazione dei rischi post-operatori, il paziente avrebbe declinato quel determinato intervento o quella definita terapia.

L’assenso coscientemente devoluto e rettamente proposto rappresenta quel sicuro, o per lo meno maggiormente rassicurante, “mezzo di trasporto” sul quale il paziente può salire per lasciarsi “condurre” nel “tragitto” che va dalla “fermata” della decisione di curarsi alla “stazione” della guarigione, affidandosi a “conducenti” premurosi e affidabili (e certamente obliterando anche il ticket).

Senza distinzioni di professione, di posizione ricoperta o di altro tipo.

Un consenso “in..formato” OmniBus, per tutti.