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APPROFONDIMENTI GIUSLAVORISTICI – Rappresentanza sindacale

di Sonia Gallozzi - 15.05.2013 16:07

Si segnala una recente significativa pronuncia del Tribunale di Roma che lo scorso 13 maggio 2013 ha respinto integralmente il ricorso d’urgenza presentato dalla FIOM – CGIL contro Federmeccanica, Fim e Uilm per la asserita violazione – con la sottoscrizione dell’intesa separata 2013-2015 e con l’esclusione della Fiom-Cgil dal tavolo delle trattative – dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

L’atto in questione è quello con cui Federmeccanica, il 5 dicembre 2012, ha rinnovato il contratto collettivo dei metalmeccanici per il triennio 2013-2015. L’assenza della Fiom dalle trattative è stata dunque addotta quale motivo di illiceità di queste e dunque del prodotto del tavolo negoziale.

Orbene, il Tribunale, pronunciandosi sulla questione, ha dichiarato il difetto di legittimazione della Fiom, rigettando il ricorso d’urgenza e la richiesta di risarcimento danni, con consequenziale condanna del sindacato al pagamento delle spese processuali.

Da un esame della pronuncia, è infatti dato rilevare, in relazione all’esclusione della Fiom dalle trattative per il rinnovo del cennato contratto ed alla richiesta di quest’ultima di rispettare l’accordo interconfederale del 2011 laddove fissa il tetto del 5% di rappresentatività necessaria per poter sedere al tavolo delle trattative, che “non si ricava il riconoscimento o l’attribuzione a dette sigle di alcun diritto soggettivo alla partecipazione e allo svolgimento della trattativa per il nuovo contratto nazionale” poiché “lo sbarramento dimensionale non significa che abbiano diritto alla partecipazione alle trattative e alla firma del nuovo contratto, dovendosi ribadire che non si è in presenza di un contratto a favore di terzi”.

Il Tribunale rafforza poi detto assunto, specificando che “il contratto è un contratto di diritto comune e ad esso si applicano le ordinarie regole civilistiche in materia di autonomia contrattuale e di formazione della volontà negoziale. Va di conseguenza esclusa ogni possibilità per il giudice di pronunciare un ordine di partecipazione alle trattative”.

Il contratto, dunque, a parere del Tribunale, è valido e legittimo e l’assenza della Fiom alle trattative non rilevante ai fini della legittimità della trattativa e del suo esito.

La predetta decisione assume poi grande rilievo anche per le conseguenze sul piano dei rapporti sindacali e giuridici, venendo meno per i sindacati non firmatari tutte le agibilità previste invece per coloro che hanno sottoscritto il contratto.

Scarica: Il Sole 24 Ore 14/5/2013