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APPROFONDIMENTI - Registro Tumori e implicazioni privacy: le novità introdotte con il Decreto Crescita 2.0

 - 28.05.2013 16:06

Tra le novità in materia di Sanità digitale, introdotte con il decreto legge n. 179/2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0), ci sono quelle relative alla tenuta del Registro Tumori. Tale decreto ha regolamentato per la prima volta a livello nazionale, il registro tumori.

Si pensi infatti che la nascita di questo tipo di registri è avvenuta ad opera di iniziative locali e, più recentemente, per regolamentazioni regionali.

Il DL 179/2012 ha previsto che i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché al fine della programmazione sanitaria, della verifica della qualità delle cure, e della valutazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita (art. 12 comma 10).

Dato che i registri intervengono su dati personali idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto, particolare attenzione è stata posta dal Legislatore alla tutela dei dati personali.

Lo scopo di un Registro Tumori è quello di raccogliere le informazioni relative ai soggetti affetti da neoplasie provvedendo alla loro valutazione, organizzazione e archiviazione.

In particolare, un registro siffatto riporta i dati di incidenza dei tumori nel territorio di riferimento, i dati di mortalità e quelli sulla sopravvivenza suddivisi per tipologie di malattia, includendo tutte le informazioni relative ai dati anagrafici e sanitari dei pazienti.

Tutti questi dati - necessari allo studio e alla ricerca oncologica - sono forniti da strutture ospedaliere, medici di famiglia, ASL nonché dalle Regioni o dalle loro Agenzie sanitarie, anche attraverso l’analisi di schede di dimissione ospedaliera, di archivi di anatomia e citologia patologica, di cartelle cliniche e di certificati di morte.

Per la tutela di questi dati sensibili, il Decreto Crescita 2.0 ha stabilito che con regolamento, da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si definiscono:

1. i soggetti che possono avere accesso ai registri

2. i dati che gli stessi possono conoscere

3. le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

Si consideri inoltre, che il regolamento deve essere altresì adottato in conformità alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 154 del DLgs. 196/2003 (Codice Privacy) e, prima dell’adozione dello stesso, deve essere acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Le previsioni del regolamento dovranno rispettare i principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del Codice Privacy.