- 06.06.2013 15:19
Anorc – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale
Il d.l. 179/2012, che ha introdotto importanti novità in tema di sanità digitale, all’articolo 13 si occupa esplicitamente della cartella clinica digitale.
In particolare, questo articolo modifica l'articolo 47-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 51, riguardante la semplificazione in materia di sanità digitale e che, al comma 1, stabilisce che nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica.
Con il d.l. n. 179/2012, il legislatore è intervenuto introducendo i seguenti commi:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 822, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1963.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate».
In base al disposto di tali norme, le strutture sanitarie private o pubbliche possono, dunque, gestire in formato elettronico le cartelle cliniche dei propri pazienti o trasporre dal cartaceo al digitale i documenti già esistenti.
Si evidenzia infatti, che il testo normativo parla di conservazione e non di formazione delle cartelle cliniche in digitale. Comunque in entrambi i casi, dovranno essere approntati sistemi di conservazione a norma che consentano la sopravvivenza nel tempo di tutti i dati contenuti nelle cartelle.
Mancano però, delle linee guida univoche che possano guidare le strutture sanitarie nel processo di dematerializzazione a norma delle cartelle cliniche cartacee o nella gestione elettronica delle stesse, nel caso in cui si voglia optare per la gestione digitalizzata della documentazione.
Tra l’altro, si attende ancora l’emanazione delle Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in laboratorio e in diagnostica per immagini (il cui parere favorevole da parte del Garante Privacy è stato espresso con il provvedimento datato 26 novembre 2009). Al riguardo sul sito del Ministero della Salute si legge che sul documento è stata sancita, in data 4 aprile 2012, l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e che il recepimento delle Linee Guida nazionali sarà valutato in sede di adempimenti LEA (livelli essenziali di assistenza).
Nell’attesa di nuovi sviluppi gli operatori del settore possono oggi “adottare” le indicazioni contenute nel documento “Cartella clinica elettronica ospedaliera. Indicazioni per un progetto sostenibile”, redatto a cura dell’AISIS (Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità), in collaborazione con ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti) e Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza informatica).
Scarica: Master Cours ANORC
1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2 Codice dell’Amministrazione Digitale.
3 Codice Privacy.