Sedi Regionali e Provinciali

AIOP CAMPANIA - Accreditamento istituzionale: nuove modifiche alla Legge Regionale 4/2011

 - 14.05.2013 12:02

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 292/2012 (Informaiop n° 19/2013) che si era espressa in merito alla legittimità costituzionale della L.R. 23/2011 che modificava la L.R. 4/2011 e che recava nuove disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, è stata emanata la Legge Regionale n° 5/2013 (Legge Finanziaria Regionale 2013) pubblicata lo scorso 7 maggio.

Sono da ritenere di particolare rilievo i seguenti articoli:

Art. 34 – in materia di accesso ai servizi socio-sanitari relativi all’assistenza domiciliare, semi-residenziale e residenziale;

Art. 36 – in materia di Accreditamento istituzionale definitivo.

Con i commi da a) ad f) vengono integrate o modificate le disposizioni già contenute nella Legge Regionale 4/2011 e s.m.i. ed in particolar modo:

  • comma 237 nonies bis – è concessa la possibilità, alle strutture di cui al comma 237-nonies, di essere accreditate per quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, nelle more della definizione degli accordi di riconversione e comunque non oltre il 31/12/2013;

  • comma 237 undicies – prevede l’emanazione (entro 10 gg) di un decreto commissariale che disciplini la ricognizione delle istanza di accreditamento regolarmente presentate;

  • comma 237 duodecies - alle strutture controllate ai sensi del precedente comma dalle Commissioni Locali di verifica dei requisiti per l’accreditamento che risultino parzialmente carenti dei requisiti di cui ai Capi II e III dei Regolamenti 1/2007 e 3/2006, viene assegnato un termine di adeguamento non superiore a trenta giorni. Decorsi inutilmente i termini senza aver ottemperato alle prescrizioni delle Commissioni, la domanda di accreditamento definitivo sarà rigettata con decreto del Commissario ad acta;

  • comma 237 tervicies - è concessa la possibilità di presentare una nuova domanda di accreditamento alle strutture che non hanno presentato domanda nei termini precedentemente fissati ed alle strutture la cui istanza è stata giudicata non ammissibile a causa di irregolarità o omissioni che ne hanno determinato la nullità. Il nuovo termine di presentazione (10 gg) decorrerà dalla data di pubblicazione del decreto commissariale che disciplinerà la riapertura della piattaforma informatica gestita da Soresa. Tale decreto sarà emanato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 5/2013.

Art. 50 – in materia di attivazione di S.U.A.P. (Speciali Unità di Accoglienza Permanente) di cui al DCA 70/2012.

  • tali Unità possono essere attivate mediante riconversione di attività in eccesso rispetto al fabbisogno all’interno di strutture pubbliche o all’interno di private titolari di accreditamento definitivo e che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del citato Dca 70/2012, nonché a seguito di accordi di riconversione con la ASL e nel rispetto del fabbisogno programmato regionale.

Art. 60 – in materia di richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie nonché di studi medici, odontoiatrici ed altre professioni sanitarie.

Scarica: Legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013