Sedi Regionali e Provinciali

AIOP SARDEGNA – Lodo arbitrale

di Andrea Pirastu - 26.06.2013 16:10



Andrea Pirastu




Spesso in questo nostro Paese, la Pubblica Amministrazione ignora alcuni principi giuridici fondamentali come ad esempio quello contenuto nell’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, che così dispone: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

É però vero che il divieto di retroattività non è stato elevato a dignità costituzionale (ad eccezione della legge penale), ma rappresenta un principio cardine dello stato di diritto che può essere derogato solo in casi eccezionali.

Non è questa la sede per disquisizioni giuridiche che ci porterebbero molto lontano, ma credo possa essere utile richiamare un lodo arbitrale pronunciato in seguito a una controversia tra una Casa di Cura di Cagliari e l’Azienda Sanitaria Locale di riferimento.

Si è arrivati a questo lodo - che come vedremo ha dato piena ragione alla Casa di Cura - utilizzando la clausola compromissoria inserita già da diversi anni negli accordi tra l’AIOP e la Regione e recepita nei contratti che le singole Case di Cura stipulano con le ASL.

La controversia nasce alla fine del 2006 e la Casa di Cura nel maggio 2008 attiva l’arbitrato con la ASL in forza dell’articolo 7 dell’accordo allora vigente che disponeva per l’appunto: “la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente accordo potrà essere devoluta, su richiesta di una delle parti e salvo diverso e motivato parere dell’altra parte, da esprimersi entro dieci giorni ad un collegio arbitrale composto da un componente scelto dalla Regione, da un componente scelto dall’AIOP e da un Presidente nominato dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari”.

L’oggetto della controversia è sintetizzato chiaramente nel primo quesito formulato dalla Casa di Cura al Collegio Arbitrale e nasce da una non corretta esecuzione dei controlli sui ricoveri da parte degli ispettori della ASL cagliaritana.

Ecco il quesito: “Dica il Collegio arbitrale se la modifica della tipologia di ricovero (da ordinario a day surgery) stabilita in esito ai controlli effettuati in data 16.11.2006 dai medici di controllo della ASL 8, relativi ai DRG 359 e 360, ha effetto solo dal 16.11.2006 e non può riguardare i ricoveri (sempre relativi ai DRG 359 e 360) effettuati dal 1 marzo 2006 al 15 novembre 2006”.

Nel lodo viene data un’articolata e minuziosa risposta al predetto quesito.

In sintesi, la Casa di Cura sosteneva che, in seguito ai controlli della ASL su determinati ricoveri (DRG 359 e 360), poteva legittimamente essere riqualificato un ricovero ordinario in day surgery, ma ciò poteva avere effetto solo per il futuro e non poteva incidere sui precedenti ricoveri già oggetto di controllo da parte della ASL e dalla stessa accettati come ricoveri ordinari. Concetto semplice e giuridicamente comprensibile anche da chi non è un raffinato giurista, ma si sa che in Italia spesso l’ignoranza mista a testardaggine sono diffusamente presenti nella Pubblica Amministrazione.

E la testardaggine in questo caso ha comportato che la Casa di Cura ha avuto i circa 82.000 euro che la ASL gli negava e quest’ultima ne ha dovuto tirar fuori altrettanti per pagare gli interessi e le spese del giudizio arbitrale.Consiglio comunque di leggere con attenzione il lodo arbitrale che affronta le problematiche accennate in termini approfonditi.

Credo comunque che sia di fondamentale importanza inserire negli accordi regionali e nei contratti con le ASL la clausola arbitrale che attualmente in Sardegna è stata cosi riscritta: “la risoluzione di eventuali controversie tra AIOP e Regione, che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente accordo potrà essere devoluta, su richiesta di una delle parti, ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Il Collegio sarà composto da un componente scelto dalla Regione, da un componente scelto dall’AIOP e da un presidente nominato dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari”.Questa nuova formulazione è sicuramente migliore della precedente in quanto la ASL non ha più la facoltà di accettare o non accettare l’arbitrato.

Scarica: Lodo arbitrale